Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.